[Dalla newsletter del gruppo sindacale Giornalisti Senza Bavaglio]
Molti colleghi sentono la mancanza di un dibattito serio e approfondito sui grandi temi che riguardano la nostra professione, il che si traduce in un progressivo impoverimento del livello di riflessione medio diffuso. Ci sono però occasioni contingenti che offrono la possibilità per riprendere un confronto, sia sul tema specifico da esse offerto, sia sul ruolo del giornalismo, sia più in generale sulla libertà di stampa. L’occasione alla quale faccio riferimento in questo momento è il disegno di legge contrassegnato con il codice 5433, ovvero “Delega al governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare. Io penso sia nostro compito cercare di fare più luce possibile sulle applicazioni di questa legge che, nel caso venga approvata può ledere profondamente i diritti dell’informazione. Nei primi giorni di febbraio (ma le date sono ancora da confermare) il decreto dovrebbe tornare alla Camera (ha già passato il vaglio del Senato in data 18 novembre). La legge in via di discussione prevede, nei luoghi oggetto di missione militare italiana, l’applicazione della legge penale militare di guerra, anche indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra, punendo in tale contesto ciò che viene ritenuto illecita raccolta, pubblicazione e diffusione di notizie militari.
Ciò comporterebbe tra l’altro, in una situazione come quella attuale, l’applicazione degli articoli 72 e 73 del Codice Penale Militare di Guerra che prevedono che chiunque (e non solo i giornalisti) si procura notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare, la dislocazione o i movimenti delle forze armate, il loro stato sanitario, la disciplina e le operazioni militari e ogni altra notizia che, non essendo segreta, ha tuttavia carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall’autorità competente, è punito….con la reclusione militare (cioè in un carcere militare) da due a dieci anni. Mentre chi diffonde o comunica tali notizie è punito con la reclusione militare da cinque a venti anni. Se passerà, renderà impossibile per chiunque divulgare informazioni che riguardano l’esercito, ma anche l’arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza.
Va sottolineato che l’ art. 72 riguarrda il procacciamento di notizie riservate, mentre il 73 la diffisione di notizie riservate. In base a tali norme, per esempio, non sarebbe stato possibile dare notizia dei caduti di Nassiryia, se l’Auorità militare avesse deciso di non divulgare la notizia. Purtroppo molti commentatori l’hanno descritta come una limitazione che danneggia esclusivamente i giornalisti al seguito delle unità delle forze armate in azione, come sta accadendo ora in Iraq. In realtà la sua portata è più ampia, fino a riguardare in genere tutti i cittadini. Alcuni di questi reati venivano fino a poco tempo fa puniti dal codice penale militare solo quando il paese era in effettivo stato di guerra, una situazione dunque virtualmente non applicabile all’Italia, che vieta interventi di questo tipo nella costituzione.Il disegno di legge 5433 ribalta però questo concetto, abbassando la differenza tra stato di guerra e stato di pace.
Nel comma 1 dell’art 4 in particolare viene enunciato che per aversi tempo di guerra non è più necessario che sia dichiarato lo stato di guerra, cioè che il paese sia entrato in guerra contro qualche altro stato. Una situazione che abbiamo ben presente, in quanto risponde perfettamente alla realtà odierna del nostro Paese, impegnato nella “missione” in Iraq. Prevede anche che “al di fuori del territorio nazionale” si applichino automaticamente il codice penale militare e leggi che presuppongono il tempo di guerra “per i reati commessi (al di fuori del territorio nazionale) nel corso di un conflitto armato, anche indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra”; situazione che in effetti può riguardare più da vicino i corrispondenti di guerra.
Nella seconda parte dell’articolo però viene detto che le applicazioni valgono in assenza di dichiarazione di stato di guerra se viene disposto un atto avente forza di legge. Tra l’altro: in base all’art.3 comma3, si ritiene luogo militare sia caserme, navi, basi militari, sia qualunque altro luogo dove i militari si trovino, anche se temporaneamente, per ragioni di servizio.
Allego qui una serie di link che possono servire come approfondimento. la legge http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14PDL0065780.pdf le date precedenti http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?Pdl==5 433 altre conseguenze per i militari (che vedono messa a rischio la possibilità di creare sindacati) http://www.militari.org/2004/secondo_mazzolari_05122004.asp un interessante riesame dei giuristi democratici http://www.giuristidemocratici.it/attachments_management/Zfiles/200401191454 29.pdf
Mariella Bussolati